Sentenza n. 1988
Al rigetto dei ricorsi di n., di G., di B., di Z., di M., di S., di T. e di La R. deve seguire la condanna di tali ricorrenti al pagamento, in solido
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Dall’applicazione di tale principio di diritto consegue che la notifica del decreto di citazione eseguita al C. non al domicilio eletto, ma al
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H) G. G. chiedeva l’annullamento della sentenza deducendo: a) illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla partecipazione al
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che l’associazione finalizzata al narcotraffico aveva esteso la propria attività ad altri settori economici e che lo specifico ruolo del N. era quello
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Peraltro, non può sottolinearsi che, al di là del significato da attribuire alla dichiarazione di assorbimento con cui conclude la motivazione della
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del capo di imputazione sub B) e nei confronti di C. S. D. limitatamente al diniego delle attentanti generiche, rinviando ad altra Sezione della Corte
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., la cui appartenenza all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata considerata provata sulla base degli univoci risultati
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di primo grado, assolveva C. S. D., già prosciolto per il delitto di spaccio di cui al capo B), dal delitto associativo di cui al capo A) per non
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’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti contestata al capo A) della rubrica, la Coorte di rinvio abbia compiuto una corretta
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La parte civile ha diritto al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che, in relazione alla complessità del processo e all
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condanna il N., il C., il C., il T., il M. ed il T. al pagamento in solido delle spese sostenute dalla parte civile, Comune di Milano, che liquida in
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3.4. – Per esaurire la tematica attinente al delitto associativo devono esaminarsi i ricorsi proposti, per opposte ragioni, dal Procuratore Generale
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Nello sviluppo della motivazione della sentenza, la Corte di rinvio disattendeva preliminarmente tutte le questioni di nullità attinenti sia al
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per l’Edilizia Pubblica) con destinazione a verde pubblico attrezzato e che nel 1985 era stata adottata una variante al Piano Regolatore Generale con
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cui la sentenza impugnata, riguardando gli stessi fatti, è mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza in riferimento sia al dato
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i funzionari addetti al settore urbanistico ricevettero denaro o altre utilità per compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio, violando prassi
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notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio eletto, al domicilio reale, ma non a mani proprie dell’imputato
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1.2. – Dai principi testè esposti si evince che il fondamento della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 627 c.p.p. poggia sulla
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dettate dal codice del 1930, in difformità al disposto dell’art. 242 disp. att. c.p.p., non è, di per sé, causa di nullità e rileva soltanto ai fini
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denunciando la violazione ed erronea applicazione degli artt. 161, 601, 627 c.p.p. in dipendenza della nullità del decreto di citazione relativo al
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mesi del 1988 siano al mese di giugno del 1989.
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l’errata applicazione della legge penale e l’illogicità manifesta della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla
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Quanto alla verifica della intrinseca attendibilità dei collaboratori M. S., T. L., Di D. C. e R. A., appartenenti ad altri gruppi dediti al traffico
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al requisito della congruenza logica quello della conformità all’esatta applicazione della legge penale.
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2.2 – Alla luce dei principi testè enunciati le conclusioni accolte, in punto di fatto, nella sentenza impugnata resistono al sindacato di
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In particolare, deve sottolinearsi che la responsabilità del N. per i reati fine è stata ricondotta al fatto “avendo sempre garantito l’assorbimento
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aggravare, con modalità e termini irregolari, la delibera relativa al piano di lottizzazione.
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Al fine di verificare la giuridica consistenza delle censure, occorre porre in risalto che le linee interpretative seguite dalla giurisprudenza di
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Tali peculiari connotazioni oggettive e soggettive – individuate nei fatti attribuiti al N. dal giudice di merito con motivazione esente da vizi
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Premesso che e in proposito devono essere richiamate le argomentazioni svolte al precedente par. 5 in materia di controllo dei criteri seguiti dal
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riforma della decisione di primo grado, assolveva il C. dal reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per non avere commesso il fatto, concedeva al n. le
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dal quarto comma dell’art. 627 c.p.p. ma, più semplicemente, quella di rimettere al giudice di rinvio a seguito dell’accoglimento dei motivi di
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, in parte, anonimi e alcuni di quelli sottoscritti, non erano riferibili aio militari esaminanti. Al riguardo, tenuto conto che la disposizione ex
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apprezzamenti riservati al giudice di merito (cfr. Cass., sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco).
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cui consumazione è stata contestata “fino al dicembre 1989” è estinto per prescrizione a seguito del decorso del periodo di sette anno e mezzo.
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tali punti col sottolineare, da un canto, l’intensità del dolo in relazione al ruolo di assoluta preminenza nell’associazione e, dall’altro, la
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devono rispondere dei reati fine, contestati al capo B) della rubrica, non soltanto in riferimento agli episodi di spaccio verificatesi nei giorni
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stati accertati gli specifici episodi contestai al capo B) o, al limite, non vi sia alcuna contiguità temporale perché come riferito dal M., gli
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insufficiente e manifestamente illogica e travisamento dei fatti in quanto la Corte di rinvio non aveva tenuto conto che la variante al P.R.G. prevaleva, in
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6.1. – Passando ad esaminare i ricorsi relativi al capo di sentenza contenente la pronuncia di condanna per il reato di corruzione di cui agli artt
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ufficio e nei confronti di C. A. limitatamente al reato di abuso di ufficio perché estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena di un anno, sei
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di annullamento e, di riflesso, la violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte regolatrice al quale il giudice di rinvio è tenuto ad
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’associazione e dell’adesione delle volontà al programma delinquenziale di cui i singoli episodi criminosi costituiscono attuazione: al contrario, la
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2.1 – Nella giurisprudenza di questa Corte è stata chiarita l’effettiva portata del sindacato logico della motivazione, demandato al giudice di
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’associazione dedita al traffico di droga. In proposito, la Corte di rinvio ha fatto puntuale richiamo alle plurime e convergenti chiamate in correità
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tribunale di Palermo con sentenza irrevocabile, non poteva precludere il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Milano, stante l’autonomia delle due
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6.6. – Infine, con riferimento al capo di sentenza concernente gli interessi civili, premesso che l’estinzione del reato per prescrizione
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art. 75 l. 685-75 in quanto sulla base delle attività di osservazione del territorio, protrattesi dalla fine del 1988 al giugno 1989, dalle
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associati – e al fatto che, ad un controllo, fu trovato in possesso di una busta contenente circa 250 milioni di banconote di piccolo taglio
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all’associazione in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di droga, dato che, con